Legge n.170/2010



Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico. 
(10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 
una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una 
difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella 
correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta 
in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si 
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una 
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche in materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure  didattiche di supporto, garantire una
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3
Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio
sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza
dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei
trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti
difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa
apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi
sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito
di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4
Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e
dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata
un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la
competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Note all'art. 4:
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Art. 5 
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere;
c)  per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne
l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6
Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati
nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da
stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di  cui all'articolo 3,
comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata
competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge
attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 8
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della
legge stessa.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì  8 ottobre 2010


                                                NAPOLITANO

                                                Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1006):
Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre
2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5
novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l'atto n.
1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2459):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009
con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28
ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle
commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno
2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno
2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29
settembre 2010.

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